SUPERBONUS 110%: i dettagli
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SUPERBONUS 110%: i dettagli
04 agosto 2020
Superbonus 110%: è il momento di maggiori dettagli dall'Agenzia delle Entrate!
Premesse:
Si tratta di una
mini guida riassuntiva
di quanto comunicatoci da parte dell'Agenzia delle Entrate, in attesa del Decreto Attuativo MISE da parte del Governo.
Seguiranno nuovi video riguardo questo Superbonus
(li troverai sul nostro
canale YouTube
) e più nel dettaglio si tratterà di esempi pratici di intervento e domande&risposte specifiche forniteci da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Bene, ora hai tre possibilità:
Scaricare la Circolare completa dell'Agenzia delle Entrate (33 pagine) e leggerla con attenzione (la trovi alla fine di questo articolo),
Leggere l'articolo che trovi sotto il video,
Guardarti il video in cui abbiamo sintetizzato la Circolare dell'Agenzia delle Entrate per renderla più "interattiva" ⤵️
Partiamo quindi con domande e risposte suddivise per macro argomenti...
Quali sono le modalità di accesso?
Ne abbiamo 3 tipologie diverse ⤵️
detrazioni fiscali
contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura
cessione del credito
👉🏼 Trattandosi di una
normativa di particolare vantaggio
, nel caso dei punti 2) e 3), in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
il
visto di conformità
dei dati relativi la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato da parte degli intermediari finanziari (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF);
l'
asseverazione tecnica
relativa gli interventi di efficienza energetica / riduzione del rischio sismico, da parte dei tecnici abilitati al rilascio di tale documentazione, che certifichino il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti minesteriali.
In cosa consiste l'agevolazione?
L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
Gli interventi si possono suddividere in due macro tipologie:
interventi trainanti
(o "principali")
interventi trainati
(o "aggiuntivi")
🔥
Gli interventi trainanti (o "principali")
Tra questi ricordiamo:
a) isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (es: coperture) che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
b) sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici o in edifici funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
c) interventi antisismici
(cd. sismabonus)
🔥
Gli interventi trainati (o "aggiuntivi")
Questi possono essere realizzati a patto che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra:
d) installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica;
e) installazione
contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
f) infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici.
‼️
N.B:
Il Superbonus non spetta per gli interventi eseguiti su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Cumulabilità con altre agevolazioni
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica, tra i quali ricordiamo:
interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus
non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus. Per questi la detrazione attualmente prevista va dal 50% all'85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
installazione di impianti solari fotovoltaici
, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano nell'art. 16-bis, comma 1, lett h), del TUIR, nonchè dell'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo funzionalmente collegati ad impianti solari fotovoltaici stessi. La detrazione attualmente è pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici, diversi da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano negli interventi ammessi alla detrazione di cui all'art.16-ter del decreto-legge 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali.
‼️
N.B:
Se l'intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese di una sola delle predette agevolazioni.
Chi può usufruirne?
1) i
condomini
2) le
persone fisiche
, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
3) gli
Istituti autonomi case popolari
(IACP)
4) le
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
, sugli immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci
5) le
Organizzazioni non lucrative
di utilità sociali (es: associazioni di volontariato)
6) le
associazioni e società sportive dilettantistiche
, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
🧐
E più nello specifico, a quale tipologia di persone?
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Si tratta, in particolare, del
proprietario
, del
nudo proprietario
o del
titolare di un altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie), del
detentore
dell'immobile in base ad un
contratto di locazione
o
di comodato
, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La misura delle detrazione?
La detrazione è riconosciuta nella
misura del 110%
, da ripartire tra gli aventi diritto in
5 quote annuali
di pari importo.
Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati
su un massimo di due unità immbiliari
. Tale limitazione
non
opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonchè per gli interventi antisismici.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi di cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento:
alla
data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa)
per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
alla
data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza)
, indipendetemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.
‼️
N.B:
In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Quali sono gli interventi agevolabili?
🔥
INTERVENTI TRAINANTI (o "principali")
a) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (es: coperture) delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio.
Importante è che l'incidenza sia superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio e che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (definiti dal decreto-legge 63/2013).
Inoltre, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), di cui al decreto dell'11 ottobre 2017.
Massimali di spesa detrabile💰
€ 50.000
per edifici unifamiliari o per le unità immobiliare funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;
€ 40.000
per cadauna unità immobiliare costituente un edificio plurifamiliare in caso di un numero inferiore/uguale di 8 unità immobiliari;
€ 30.000
per cadauna unità immobiliare costituente un edificio plurifamiliare in caso di un numero maggiore di 8 unità immobiliari.
b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, raffrescamento nel caso si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldai a condensazione (concepiti per funzionare in abbinamento tra loro);
sistemi di microcogenerazione;
collettori solari.
‼️
N.B:
La detrazione spetta anche per le spese relative lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito, nonchè per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi compatibili con apparecchi a condensazione.
Massimali di spesa detrabile💰
€ 30.000
per edifici unifamiliari o per le unità immobiliare funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;
€ 20.000
per cadauna unità immobiliare costituente un edificio plurifamiliare in caso di un numero inferiore/uguale di 8 unità immobiliari;
€ 15.000
per cadauna unità immobiliare costituente un edificio plurifamiliare in caso di un numero maggiore di 8 unità immobiliari.
c) Interventi antisismici (sismabonus)
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 63/2013.
🔥
INTERVENTI TRAINATI (o "aggiuntivi")
d) e) Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
In tale intervento ricadono:
impianti solai fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestualmente o successiva all'installazione degli impianti medesimi.
L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata a:
installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti;
cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo (nell'ambito delle comunità energetiche).
Massimali di spesa detrabile💰
€ 48.000
, comunque nei limiti di spesa di
€ 2.400 per ogni kW
di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare;
‼️
N.B:
Nel caso si tratti di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art.3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001, il limite di spesa è
ridotto a € 1.600 per ogni kW
di potenza installato.
f) Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Massimali di spesa detrabile💰
€ 3.000
per singola unità immobiliare.
Quali le alternative alle detrazioni?
a) per un contributo, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che recupererà il contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti.
b) per la cessione di un credito d'imposta
corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti.
Queste opzioni possono essere effettuate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, con un
numero massimo di S.A.L. pari a 2
. Il
primo
dovrà avere un importo pari ad almeno il
30%
dell'importo totale dei lavori, mentre il
secondo
ad almeno il
60%
.
I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.
L'Agenzia delle Entrate ha previsto controlli?
Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate procederà, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diretto alla detrazione.
‼️
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi.
Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonchè delle attestazioni e asseverazioni.
Quali le sanzioni previste?
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 💰
da € 2.000 a € 15.000
💰
per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa.
⚠️
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza del beneficio.
⚠️
Confidiamo che questa guida riassuntiva riguardo il Superbonus 110%, per quanto ad oggi (05.08.2020) comunicatoci da parte dell'Agenzia delle Entrate, possa esserti utile.
Se vuoi approfondire, puoi scaricare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate
qui
.
In ogni caso, se hai dubbi / domande / curiosità puoi come sempre richiederci una consulenza alla mail:
info@lineaecoklima.it
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Alla prossima!
Nicola del Team LineaEcoKlima
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