Superbonus 110% Verona

SUPERBONUS 110% | ABUSI o VIOLAZIONI edilizie? 🚨

02 luglio 2021

Premessa:


Il Superbonus 110% è senza dubbio l’opportunità del momento: una possibilità di intervenire sul proprio immobile andando a ridurne i consumi e le bollette, e migliorando il valore di mercato, ma soprattutto il confort indoor… lo stare bene nella propria casa.
In questi mesi tutti noi stiamo imparando a conoscere le diverse sfaccettature tecnico-economiche di questa importante opportunità, ma non solo: anche i punti delicati, quelli ai quali stare più attenti.



Nel nostro piccolo, infatti, approfondendo quotidianamente la tematica ci stiamo domandando: siamo certi che tutti i tecnici diano la giusta importanza alle violazioni edilizie presenti nei fabbricati?
La domanda chiaramente è retorica: ci siamo già confrontati con tecnici colleghi che ci hanno guardato sbarrando gli occhi… Altri che sono già partiti senza considerarle minimamente…


Se analizziamo nel dettaglio i Decreti, infatti, si possono ricavare due chiavi di lettura distinte, che hanno chiaramente creato confusione a tutti coloro che hanno approcciato a quest’opportunità. Ne parliamo alla fine dell’articolo.
L’obiettivo di questo nuovo video-articolo è dunque raccontarti la differenza tra le 3 tipologie di violazioni edilizie possibili, motivandone le diversità e il grado di importanza che ricoprono nella presentazione delle “pratiche Superbonus”.


Ora hai diverse possibilità ⤵️
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Arriviamo dritti al punto: quali sono le tre tipologie di violazioni edilizie? Partiamo dal basso, con la meno influente.


1) Illeciti edilizi regolarizzabili con una CILA


Questi rappresentano la categoria di illeciti edilizi di livello inferiore, quelli regolarizzabili con una pratica CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Fanno riferimento all’art.6-bis del DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia).



2) Illeciti edilizi assentibili con una SCIA


Questi rappresentano la categoria di illeciti edilizi di livello superiore ai primi, quelli assentibili mediante una pratica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Fanno riferimento all’art.37 del DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia).



3) Abusi edilizi


Questi rappresentano la categoria di illeciti edilizi di livello superiore in senso assoluto, quelli regolarizzabili mediante un PDC (Permesso Di Costruire).
La gravità di tali irregolarità edilizie, infatti, ricade nella materia penale.





Prendiamo in esame dunque le due fasce di maggior influenze a livello di illeciti edilizi: quelli assentibili con SCIA e i veri e proprio abusi edilizi.
Tali situazioni, infatti, richiedono la cosiddetta doppia conformità relativa la disciplina urbanistico-edilizia.


Ma in che senso doppia?


Si parla infatti di conformità sia all’epoca della realizzazione dell’illecito, sia ad oggi.
Valutiamo i due scenari possibili: scenario A e scenario B.

Scenario A


Nel momento in cui ottenere la doppia conformità urbanistico-edilizia risultasse fattibile, l’illecito edilizio sarebbe considerato a tutti gli effetti sanabile.




Scenario B


Nel momento in cui ottenere la doppia conformità urbanistico-edilizia non risultasse fattibile, l’illecito edilizio rimarrebbe tale e si aprirebbero altrettanti possibili situazioni:
  • Demolibili (il Comune può ordinare di demolire il bene risultato illecito a livello urbanistico-edilizio)
  • Fiscalizzabile (sarà necessario pagare un corrispettivo economico per trasformare l’illecito edilizio in una monetizzazione)




E col Superbonus 110% come vengono considerati?


Nello specifico, il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all’art.19 comma 13-ter tratta l’argomento Abusi Edilizi, ergo la categoria di maggior influenza a livello di irregolarità a livello urbanistico-edilizio, cerchi di “salvare” le parti comuni degli edifici sui quali interveniamo, ma con due chiavi di lettura diverse:




1) Accertamenti sulle parti comuni SULLE QUALI SI INTERVIENE


È la più logica delle due e afferma, attraverso l’art.19 del D.L. 34/2020 che gli accertamenti riguardano le parti comuni degli edifici sulle quali si interviene con il Superbonus 110%.
Questo fa presagire che, se dovessero esserci delle parti comuni sulle quali non intervengo, non dovrebbero sussistere accertamenti su quest’ultime. È sempre bene usare il condizionale però.


2) Accertamenti ESCLUSIVAMENTE sulle parti comuni


È la più restrittiva e letterale delle due e afferma, attraverso il medesimo art.19 del D.L. 34/2020, che gli accertamenti sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici.


ALT! Fermiamoci un attimo. La domanda è d’obbligo.
Questa seconda chiave di lettura non sta in qualche modo contraddicendo quanto relativo alla prima?


Cerchiamo di dare una risposta razionale alla questione.
Gli interventi che riguardano il Superbonus 110% - in linea generale – sono degli interventi “massivi” se così possiamo definirli, ossia degli interventi che riguardano superfici importanti degli edifici sui quali si andrà ad intervenire.
Questo vorrà dire che sarà richiesta una nuova Agibilità da parte del Comune, un documento sicuramente non di poco rilievo.



Possiamo dunque far finta che alcune violazioni edilizie presenti – più o meno importanti che siano – non lo siano?


Siamo sicuri di voler mettere a rischio l’ottenimento di un così importante incentivo economico a fronte di una mancata eventuale sanatoria?
Ragioniamoci sopra.







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Alla prossima!
Nicola del team Lineaecoklima
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